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manutenzione straordinaria senza dia
Interventi di manutenzione straordinaria senza DIA
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Inizialmente introdotta tra gli interventi correttivi previsti dal “DL incentivi” (Decreto legge 40/2010), l’abolizione della Dia sugli interventi di manutenzione straordinaria è diventata definitiva con la conversione in legge del decreto citato. Vediamo quali cambiamenti ha portato l’approvazione del nuovo testo normativo rispetto alla possibilità di effettuare interventi di manutenzione a carattere straordinario senza Dia.
Il Decreto legge 40/2010 convertito in legge con la legge n° 73 del 22 maggio 2010, ha reso definitiva la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza Dia.L’articolo 5 del decreto prevedeva una riscrittura dell’articolo 6 del testo unico in materia edilizia in base alla quale sarebbe stato possibile effettuare, senza alcun titolo abilitativo le seguenti tipologie di interventi:
-interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria (per i quali non sia previsto l'aumento del numero delle unità immobiliari)
- eliminazione di barriere architettoniche
- opere temporanee di ricerca nel sottosuolo
- movimenti di terra pertinenti all'esercizio di attività agricola
- serre mobili stagionali
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
- l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro.
Tuttavia in sede di approvazione sono stati apportati al testo dell’articolo una serie di correttivi attraverso la votazione di un emendamento.
Il testo originario dell’art 6 del Testo unico in materia di edilizia (antecedente all'approvazione del decreto), stabiliva che: “1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.
Il nuovo testo dell’articolo, successivo alla conversione in legge del decreto incentivi, prevede la possibilità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza Dia, escludendo la possibilità per le regioni di porre limiti all’attività edilizia, vincolando tuttavia tali attività alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e al rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, a quelle relative all'efficienza energetica degli edifici e alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Potrete consultare la versione aggiornata del Testo unico in materia di edilizia su Normattiva.it, strumento online al servizio della comunità, grazie al quale avrete la possibilità di consultare testi integrali delle norme vigenti direttamente online.
Nonostante la nuova legge abbia abolito l’obbligo di presentazione della Dia per le opere di manutenzione straordinaria, il proprietario dello stabile interessato dai lavori, dovrà in ogni caso presentare presso l’amministrazione comunale competente, una dichiarazione di inizio dei lavori, completa dei dati relativi all’impresa incaricata, accompagnata da una relazione tecnica corredata del progetto degli interventi previsti. La relazione dovrà avere data certa ed essere firmata da un tecnico che non abbia alcun rapporto di dipendenza con l’impresa.
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