Collegamenti sponsorizzati
Pendenza rampe per disabili
La pendenza delle rampe d’accesso per disabili: cosa prevede la legge
Collegamenti sponsorizzati
Gli spazi pubblici e privati, destinati all’utilizzo comune, devono essere progettati per garantire il massimo dell’accessibilità. Progettare strutture accessibili, significa realizzare spazi facilmente fruibili per tutti, indipendentemente dalla presenza e dal grado di deficit motori o sensoriali. Uno degli aspetti determinanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, riguarda la presenza e le caratteristiche ( prima su tutte la pendenza) delle rampe d’accesso per disabili. Vediamo insieme cosa stabilisce la normativa vigente al riguardo.
Una rampa d’accesso rappresenta un fattore determinante per l’accessibilità degli edifici, eppure basta un errore in fase di progettazione per renderne inutile la presenza. Proprio per questo i provvedimenti legislativi a favore dell’eliminzazione delle barriere architettoniche, hanno previsto una serie di criteri guida da seguire nella progettazione di edifici accessibili e soprattutto degli elementi che ne condizionano le possibilità di accesso. Una breve sintesi dei criteri per la progettazione accessibile previsti all’art 4 del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 è disponibile su progettarepertutti.org, risorsa di informazioni online sul tema, all’interno della sezione dedicata alle normative.Le rampe d’accesso per disabili, svolgono un ruolo determinante tanto per favorire l’accesso agli edifici quanto per consentire a chi ad esempio utilizza una sedia a rotelle, di muoversi con facilità in strada, (soprattutto in corrispondenza di marciapiedi o attraversamenti pedonali). L’articolo 4 del suddetto decreto prevede che “La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe”. L’articolo prosegue sottolineando che in generale per le rampe devono essere applicati accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale (per approfondimenti rispetto alle specifiche è necessario fare riferimento agli articoli 8.1.10 e 8.1.11).
La legge prevede che in caso di rampe poste in corrispondenza di raccordi tra percorsi pedonali a livello stradale o in corrispondenza dei passi carrabili la pendenza non deve essere superiore al 15% con dislivelli massimi di 15 cm. Unica eccezione le rampe poste in ordine successivo, all’interno degli impianti ferroviari, con dislivelli superiori ai 320 cm.
In genere, la pendenza delle rampe per disabili non dovrebbe superare l’8%, in caso di lunghi percorsi con dislivello dovrebbe essere presente una sosta con pianerottolo ogni 10 metri o in presenza di ogni porta (pendenza massima del 5% e soste ogni 15 m in caso di percorsi esterni) .
Le rampe per disabili dovrebbero inoltre avere una larghezza minima compresa tra i 90 ed i 150 cm, essere munite di pavimenti antisdrucciolo con eventuale guida per non vedenti, parapetto e corrimano.
Se le indicazioni dettate dal testo di legge non dovessero essere sufficienti a chiarire eventuali dubbi, sulla progettazione delle rampe per disabili e sulla pendenza richiesta per far sì che siano “realmente accessibili”, potreste esporre il vostro caso inviando una mail al servizio “l’architetto risponde”, proposto dalla redazione della rivista online Disabili.com, troverete l’indirizzo utile all’interno della sezione “gli esperti rispondono”. Nella rivista sono inoltre disponibili tante altre informazioni utili, di carattere normativo, fiscale e sociale, un forum ed una community in cui interagire con gli altri utenti.
Sono disponibili informazioni sulla progettazione delle rampe pedonali e la loro pendenza anche su Superabile.it, contact center integrato dell’INAIL dedicato alla disabilità.
Accedendo alla sezione dedicata agli spazi e agli edifici del canale tematico “senza barriere” troverete riferimenti normativi e schemi esplicativi illustrativi delle problematiche legate alla definizione della pendenza delle rampe pedonali.
Grazie alle informazioni proposte dalle risorse online segnalate, riuscirete a raccogliere le informazioni utili di cui avete bisogno sulla pendenza delle rampe per disabili e potrete utilizzarle nella realizzazione dei vostri progetti, se operate nel settore della progettazione, o per segnalare eventuali violazioni causa di disagio.
Lascia un commento su questa pagina:
Collegamenti sponsorizzati
ARTICOLI CONSIGLIATI
Vedi altre categorie
Collegamenti sponsorizzati



29/03/2012
Completi ed esaurienti dati tecnico-normativi. Descrizione chiara e fluida, scorrevole e fruibile. Complimenti e grazie per l'ottimo servizio divulgativo.
21/02/2012
Salve,stiamo concludendo una ristrutturazione di un locale birreria a vicenza,stiamo pensando di spostare la rampa per disabili,attualmente in una posizione fuori mano,in posizione frontale ,in modo che arrivi alla porta d'ingresso del locale e appoggindosi in aderenza al muro esterno di esso. La pendenza da noi scelta sara' massimo l'8% in quanto dobbiamo arrivare ad una quota di + 0,48 cm. La larghezza sara dai 90 cm a 1m con parapetto verso l'esterno altro 1m. Volevo sapere ,se quello che intendo fare e' fin qui corretto e soprattutto se e' obbligatorio un secondo corrimano applicato al muro a cui la rampa e' aderente. vi ringrazio. arch. sartori andrea